A.N.P.I.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA
(Ente Morale D.L. 5 aprile 1945, n. 224)
STATUTO
(Testo approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica n. 713 del 15 settembre 1980)
COSTITUZIONE E FINALITA'
Art. 1
E' costituita l'Associazione nazionale fra i
partigiani italiani con la denominazione
"ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA
" (A.N.P.I.).
Art. 2
L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia
ha lo scopo di:
* a) riunire in associazione tutti coloro
che hanno partecipato con azione personale diretta,
alla guerra partigiana contro il nazifascismo,
per la liberazione d'Italia, e tutti coloro
che, lottando contro i nazifascisti, hanno contribuito
a ridare al nostro paese la libertà e
a favorire un regime di democrazia, al fine
di impedire il ritorno di qualsiasi forma di
tirannia e di assolutismo;
* b) valorizzare in campo nazionale ed internazionale
il contributo effettivo portato alla causa della
libertà dall'azione dei partigiani e
degli antifascisti, glorificare i Caduti e perpetuarne
la memoria;
* c) far valere e difendere il diritto acquisito
dei partigiani di partecipare allo sviluppo
morale e materiale del Paese;
* d) tutelare l'onore e il nome partigiano contro
ogni forma di vilipendio o di speculazione;
* e) mantenere vincoli di fratellanza tra partigiani
italiani e partigiani di altri paesi
* f) adottare forme di assistenza atte a recare
aiuti materiali e morali ai soci, alle famiglie
dei Caduti e di coloro che hanno sofferto nella
lotta contro il fascismo;
* g) promuovere studi intesi a mettere in rilievo
l'importanza della guerra partigiana ai fini
del riscatto del Paese dalla servitù
tedesca e delle riconquiste della libertà;
* h) promuovere eventuali iniziative di lavoro,
educazione e qualificazione professionale, che
si propongano fini di progresso democratico
della società;
* i) battersi affinché i principi informatori
della guerra di liberazione divengano elementi
essenziali nella formazione delle giovani generazioni;
* l) concorrere alla piena attuazione, nelle
leggi e nel costume, della Costituzione Italiana,
frutto della Guerra di Liberazione, in assoluta
fedeltà allo spirito che ne ha dettato
gli articoli;
* m) dare aiuto e appoggio a tutti coloro che
si battono, singolarmente o in associazioni,
per quei valori di libertà e di democrazia
che sono stati fondamento della guerra partigiana
e in essa hanno trovato la loro più alta
espressione.
TITOLO II - SEDE, COMITATI PROVINCIALI, SEZIONI
Art. 3
L'Associazione ha sede nazionale in Roma.
Nei capoluoghi di provincia, quando vi siano
almeno cento iscritti nella provincia, si costituiranno
Comitati provinciali.
In ogni Comune, d'intesa col Comitato provinciale,
può essere costituita anche più
di una Sezione purché ciascuna sezione
non abbia meno di venti iscritti.
TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 4
Il Congresso nazionale
Il Congresso nazionale è composto dai
delegati dei Congressi provinciali.
Il Congresso nazionale è convocato dal
Comitato nazionale almeno una volta ogni 5 anni
con un preavviso non inferiore a mesi tre. E'
inoltre convocato dal Comitato nazionale quando
se ne ravvisi la necessità o quando ne
è fatta richiesta scritta e motivata
da non meno di un quinto dei Comitati provinciali
esistenti che rappresentino almeno un terzo
di tutti gli iscritti all'Associazione.
Il Congresso nazionale è legalmente costituito
in prima convocazione quando i delegati rappresentino
almeno il 50% dei soci. In seconda convocazione,
da tenersi almeno 6 ore dopo la prima convocazione,
il Congresso è valido qualunque sia il
numero dei soci rappresentati. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza di voti rappresentati.
Il Congresso nazionale elegge di volta in volta
il suo Presidente o la Presidenza. Il Congresso
nazionale delibera sulle direttive e sulle questioni
di carattere generale, elegge i componenti del
Comitato nazionale e degli altri organi nazionali
dell'Associazione. Il Congresso nazionale esamina
la relazione morale e finanziaria predisposta
dal Comitato nazionale.
Art. 5
Il Comitato nazionale
Il Comitato nazionale è eletto dal Congresso
nazionale ed è composto di 27 membri.
Esso elegge tra i suoi membri un Presidente
nazionale, i vice-presidenti nazionali, la Segreteria
nazionale ed un responsabile amministrativo.
I membri del Comitato nazionale durano in carica
da un Congresso all'altro. Il Comitato nazionale
si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e,
in via straordinaria, quando il Presidente nazionale,
oppure sette membri o i revisori dei conti ne
ravvisino la opportunità. La convocazione
deve essere fatta con un preavviso di almeno
tre giorni. Il Comitato nazionale attua la linea
associativa deliberata dal Congresso e provvede:
* a) a realizzare gli scopi sociali impartendo
le direttive ai Comitati provinciali;
* b) a controllare le attività dei Comitati
provinciali;
* c) a redigere ed approvare annualmente il
bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Associazione,
* d) a ratificare annualmente i bilanci preventivi
e consuntivi dei Comitati provinciali ed eventualmente
a predisporre visite ai Comitati provinciali
allo scopo di verificare che l'amministrazione
sia tenuta nella piena osservanza delle norme
e per i fini statutari;
* e) a risolvere eventuali vertenze in seno
all'Associazione;
* f) ad adottare tutti i provvedimenti necessari
per il buon funzionamento dell'Associazione.
Art. 6
Il Presidente nazionale
Il Presidente nazionale ha la rappresentanza
legale dell'Associazione, a tutti gli effetti,
e provvede alla esecuzione delle deliberazioni
del Comitato nazionale. in caso di assenza o
di impedimento, è sostituito da uno dei
vice presidenti, all'uopo designato dal Comitato.
Art. 7
Il Congresso nazionale elegge tra i soci:
* a) una Presidenza Onoraria
* b) un Consiglio nazionale
fissando per entrambi il numero dei componenti
i quali saranno consultati dal Comitato nazionale
in merito alle più importanti questioni
d'interesse generale e associativo.
La convocazione della Presidenza Onoraria e
del Consiglio nazionale sarà fatta dal
Presidente dell'Associazione con un preavviso
non inferiore a cinque giorni e almeno una volta
l'anno.
Art. 8
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione
nazionale è eletto dal Congresso ed è
composto di tre revisori effettivi e di due
supplenti, scelti tra i soci.
Esso nomina nel suo seno un Presidente e si
riunisce per esercitare il controllo sulla gestione
contabile ed amministrativa dell'Associazione
e redige apposite relazioni sul bilancio di
previsione e sul conto consuntivo. Il Collegio
dei Revisori dei Conti dura in carica da un
Congresso all'altro.
Art. 9
Comitati regionali
In ogni Regione può essere costituito
- d'intesa con il Comitato nazionale - un Comitato
regionale composto da uno o più rappresentanti
designati in egual numero da ciascun Comitato
provinciale con il compito di stimolare e coordinare
l'azione dei Comitati provinciali e di rappresentare
l'Associazione nei rapporti con le istituzioni
regionali. Il Comitato regionale, salvo diversa
determinazione da approvarsi dal Comitato nazionale,
ha sede nella città capoluogo della Regione
ed usufruisce della sede e dei servizi del Comitato
provinciale in cui ha sede. Il Comitato regionale
può eleggere tra i suoi componenti un
Presidente e uno o più vice presidenti.
Art. 10
Il Congresso provinciale
In ciascuna provincia il Congresso provinciale
è formato dai delegati delle Sezioni.
Il Congresso provinciale è convocato
in via ordinaria in preparazione del Congresso
nazionale nella località stabilita dal
Comitato provinciale in via straordinaria su
richiesta del Comitato nazionale o su richiesta
scritta e motivata delle sezioni in un numero
non inferiore a un quinto delle Sezioni stesse
e che rappresentino almeno un terzo dei soci
della circoscrizione del Comitato provinciale.
La convocazione deve essere fatta con un preavviso
non inferiore a trenta giorni.
Per la validità delle deliberazioni del
Congresso provinciale valgono le norme stabilite
per le deliberazioni del Congresso nazionale.
Il Presidente del Congresso provinciale è
eletto di volta in volta.
Art. 11
Il Congresso provinciale nomina i componenti
del Comitato provinciale ed il Collegio dei
Revisori dei Conti, e delibera sulle questioni
di carattere generale nell'ambito della provincia.
Art. 12
Il Comitato provinciale è composto da
un numero di membri da stabilirsi di volta in
volta dal Congresso provinciale in rapporto
alle esigenze locali ed al numero degli iscritti.
Il Comitato provinciale sceglie tra i suoi membri
un Presidente provinciale, i vice-presidenti,
la segreteria provinciale ed un responsabile
amministrativo. Il Comitato provinciale dura
in carica da un Congresso all'altro.
Il Comitato provinciale si riunisce in via ordinaria
almeno ogni tre mesi o quando il Presidente
oppure un terzo dei membri del Comitato o i
Revisori dei Conti ne ravvisino l'opportunità.
La convocazione deve essere fatta con un preavviso
non inferiore a tre giorni. Competono ai Comitati
provinciali tutte le attribuzioni del Comitato
nazionale rispetto ai Comitati di Sezione della
provincia, l'esecuzione delle direttive del
Comitato nazionale e delle deliberazioni del
Congresso provinciale.
Il Comitato provinciale esamina ed approva ogni
anno il proprio bilancio preventivo ed il conto
consuntivo e può predisporre visite ai
Comitati sezionali allo scopo di verificare
che la regolare amministrazione sia tenuta nella
piena osservanza delle norme e per fini statutari.
Art. 13
Il Presidente provinciale cura l'esecuzione
delle deliberazioni del Comitato provinciale
ed è sostituito in caso di assenza o
di impedimento da uno dei vice presidenti designato
dal Comitato provinciale.
Art. 14
Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato
provinciale è eletto dal Congresso provinciale
ed è composto di tre revisori effettivi
e di due supplenti scelti fra i soci.
Esso nomina nel suo seno un Presidente e si
riunisce per esercitare il controllo della gestione
contabile ed amministrativa del Comitato provinciale
e redige apposite relazioni sul bilancio di
previsione e sul conto consuntivo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica
da un Congresso provinciale all'altro.
Art. 15
Il Congresso provinciale può eleggere
in analogia ai corrispondenti organi nazionali:
* a) una Presidenza Onoraria
* b) un Consiglio provinciale fissando per entrambi
il numero dei componenti.
Art. 16
L'Assemblea di sezione
L'Assemblea di sezione è composta dai
soci aventi diritto al voto nella Sezione. L'Assemblea
è convocata almeno una volta all'anno
in via ordinaria dal Comitato di Sezione e in
via straordinaria su richiesta del Comitato
nazionale o del Comitato provinciale o su domanda
motivata di almeno un terzo dei soci. Se necessario
l'Assemblea di sezione può provvedere
al rinnovo delle cariche sociali.
La convocazione deve essere effettuata con un
preavviso non inferiore a giorni cinque.
Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea
di sezione valgono le norme stabilite per le
deliberazioni del Congresso nazionale. Il Presidente
o la Presidenza dell'Assemblea di sezione è
eletta di volta in volta.
Art. 17
L'Assemblea di sezione nomina i componenti del
Comitato di sezione ed il Collegio dei Revisori
dei Conti esamina ed approva il bilancio preventivo
ed il conto consuntivo predisposti annualmente
dal Comitato e delibera sulle questioni di carattere
generale nell'ambito del territorio di sua competenza
in aderenza alle determinazioni del Congresso
nazionale e del Congresso provinciale.
Art. 18
Il Comitato di sezione è eletto dall'Assemblea
ed è composto di un numero di membri
da stabilirsi di volta in volta dall'Assemblea
stessa ed in rapporto alle esigenze locali ed
al numero degli iscritti.
Il Comitato di sezione sceglie tra i suoi membri
un Presidente, uno o più vice-presidenti,
la segreteria o un segretario e il responsabile
amministrativo.
Il Comitato di sezione redige annualmente il
bilancio preventivo ed il conto consuntivo da
sottoporre all'Assemblea, provvede all'esecuzione
delle direttive del Comitato nazionale e del
Comitato provinciale. Il Comitato di sezione
istruisce le domande di iscrizione a socio,
secondo le norme stabilite dal presente statuto
e le direttive impartite dal Comitato nazionale.
Art. 19
Il Presidente del Comitato di sezione cura l'esecuzione
delle deliberazioni del Comitato ed è
sostituito in caso di assenza o di impedimento
da uno dei vice-presidenti designati dal Comitato
di sezione.
Art. 20
I Revisori dei Conti della Sezione in numero
di tre membri effettivi ed uno supplente sono
eletti dall'Assemblea e sono scelti tra i soci.
Essi si riuniscono per esercitare il controllo
sulla gestione contabile e amministrativa della
Sezione.
Art. 21
I Comitati provinciali o comunali possono, sotto
la loro responsabilità, costituire a
latere dei circoli intitolati a Caduti o a episodi
della Resistenza cui possono iscriversi persone
di provata fede antifascista che si propongano
in accordo con gli organi direttivi di portare
avanti, con azione non contrastante la linea
unitaria e democratica dell'Associazione, gli
ideali della Lotta di Liberazione.
TITOLO IV - I SOCI
Art. 22
Sono soci d'onore, con tutti i diritti compreso
il diritto al voto, i familiari dei Caduti nella
Guerra di Liberazione e di coloro che come prigionieri
politici o vittime di rappresaglie o come ostaggi
o come perseguitati politici furono assassinati
dai nazifascisti o comunque siano deceduti successivamente
in seguito a ferite o malattie riportate durante
la Lotta di Liberazione, purché ne siano
personalmente degni.
I familiari di cui al comma precedente sono:
il coniuge superstite e i discendenti diretti
e, in difetto di questi, gli ascendenti diretti.
Art. 23
Possono essere ammessi come soci con diritto
al voto, qualora ne facciano domanda scritta:
a) coloro che hanno avuto il riconoscimento
della qualifica di partigiano o patriota o di
benemerito dalle competenti commissioni;
b) coloro che nelle formazioni delle Forze Armate
hanno combattuto contro i tedeschi dopo l'armistizio;
c) coloro che, durante la Guerra di Liberazione
siano stati incarcerati o deportati per attività
politiche o per motivi razziali o perché
militari internati e che non abbiano aderito
alla Repubblica Sociale Italiana o a formazioni
armate tedesche.
Art. 24
L'ammissione dei soci, compresi i soci d'onore,
è deliberata dal Comitato provinciale.
La domanda di iscrizione deve essere corredata
da documenti attestanti la qualifica.
Quando speciali circostanze lo richiedono, il
Comitato nazionale ha diritto di intervenire
in merito all'ammissione dei soci, anche dopo
che sia già intervenuta la deliberazione
del Comitato provinciale.
Art. 25
Il socio si impegna a corrispondere l'importo
della tessera. Ove occorra, per la presenza
di minoranze etniche, la tessera sarà
stampata bilingue.
Art. 26
Il socio ha diritto di godere di tutti i servizi
assistenziali che l'Associazione organizzi sia
direttamente sia a mezzo degli enti creati a
tale scopo.
Art. 27
Il socio che commetta azioni disonorevoli o
atti di indisciplina è passibile, a seconda
della gravità delle mancanze, di:
* a) richiamo
* b) sospensione
* c) espulsione.
Art. 28
La qualifica di socio si perde oltre che per
espulsione, che ha effetto dalla data di notificazione
del relativo provvedimento, anche per dimissioni,
con decorrenza dal giorno successivo alla loro
accettazione.
Art. 29
L'organo competente a pronunciarsi in merito
ai provvedimenti di cui ai precedenti articoli
27 e 28 è il Comitato nazionale, su proposta
del Comitato provinciale.
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE
Art. 30
L'Associazione provvede ai suoi scopi con le
quote sociali, le entrate patrimoniali e gli
eventuali contributi dello Stato, di enti pubblici
e di privati. Il Comitato nazionale, i Comitati
provinciali ed i Comitati di sezione, dal punto
di vista patrimoniale, sono nel senso gestionale
entità distinte tra di loro. Ciascun
Comitato è quindi responsabile della
gestione del proprio patrimonio, che deve essere
amministrato in modo regolare e per fini statutari.
Art. 31
L'importo della tessera sociale è fissato
di anno in anno dal Comitato nazionale, che
ne determina la ripartizione tra i vari organi
periferici e centrali.
Art. 32
La durata dell'esercizio finanziario corrisponde
a quella dell'anno solare. Entro il 31 ottobre
ed il 31 marzo i Comitati di sezione, i Comitati
provinciali ed il Comitato nazionale compileranno
ed approveranno i rispettivi bilanci preventivi
e consuntivi sia finanziari che economico /
patrimoniali.
Art. 33
La bandiera dell'Associazione è il tricolore
d'Italia con la scritta, nella parte bianca,
"ASSOCIAZIONE NAZIONALE PART1GIANI D'ITALIA
- COMITATO NAZIONALE O PROVINCIALE O DI SEZIONE".
I soci potranno fregiarsi di un distintivo secondo
il modello autorizzato dal Comitato nazionale.